Revoca affidamento servizi formazione
Livorno, 22 Luglio 2016
Prot. OING-LI/877/2016
Oggetto: Revoca del bando di gara per l’affidamento in convenzione del servizio di segreteria organizzativa, di gestione e rendicontazione dell’attività di formazione professionale continua degli iscritti all’ordine – CODICE CIG ZBC122871B
Spett.le
Centro Studi Enti Locali Srl
Via della Costituente, 15
56024 S. Miniato (PI)
Come comunicatoVi in occasione dell’incontro del giorno 8 Giugno u.s. presso la sede dello scrivente Ordine, l’avvenuta modifica, rispetto al periodo della pubblicazione del bando di gara in oggetto, delle condizioni al contorno che influenzano il servizio sopra richiamato ha indotto il Consiglio a riconsiderare la questione alla luce della nuova situazione venutasi a delineare.
Infatti il Consiglio, richiamata la propria deliberazione del 29.6.2015 di sospensione della procedura in oggetto, ha deliberato di revocare il bando di gara e tutti gli atti conseguenti, ivi compreso il verbale di aggiudicazione provvisoria in data 3.6.2015.
Questo in ragione:
– della volontà espressa dal Consiglio di procedere alla gestione diretta dei corsi in quanto il recente parere 7.1.2016 della Agenzia Regionale delle Entrate prot. 1/2016 relativo alla esclusione del campo di applicazione IVA per i corsi organizzati dagli Ordini Professionali, rappresenta un sicuro risparmio di costi per gli iscritti e costituisce un elemento nuovo di valutazione relativo a fatti sopravvenuti rispetto al momento in cui è stato deciso dal Consiglio di procedere con la pubblicazione del bando di gara;
– inoltre secondo il bando “il servizio viene remunerato esclusivamente con le quote di iscrizione nella misura proposta in sede di gara. Tali proventi compensano gli obblighi di servizio assunti, nonché ogni costo, spesa o onere connesso all’espletamento del servizio stesso, inclusi gli obblighi di previdenza, assistenza, sicurezza, comunicazione ed informazione all’utenza.”
– Infine il bando di gara prevede la facoltà che, comunque, l’Ordine si era riservata, di “non dar luogo alla gara o di prorogarla, di sospenderla e rinviarla ad altra data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. In caso di difformità tra quanto stabilito nel presente bando e quanto contenuto nella documentazione di gara ad esso collegata, prevalgono le prescrizioni contenute nel bando di gara. Nulla spetta alle concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla partecipazione alla gara.”
In considerazione inoltre che l’Ordine intende gestire direttamente i corsi e che si era riservato, comunque, questa facoltà anche in sede di bando, sussistono ragioni di opportunità e convenienza per non procedere oltre con l’aggiudicazione definitiva.
Stante la fase interinale della procedura e l’intervenuta sospensione, non si ritiene necessario, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V,18.7.2012 n.4189) alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art.7 L.n.241/1990, non essendosi determinato alcun affidamento qualificato in capo all’aggiudicatario provvisorio.
Quanto sopra non pregiudica eventuali future collaborazioni di questo Ordine con codesta Società per l’organizzazione di eventi formativi di elevato spessore.
Ringraziando per l’attenzione concessaci con la partecipazione al bando, cordialmente salutiamo.
Il Presidente
Prof. Ing. Paolo BERTI